Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

 

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      2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.